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"Benvenuto...nel mercato del 'latte' artificiale". Somministrazione e pubblicità di sostituti dell'alimento materno negli ospedali italiani

Visto che ultimamente si parla di nuovo (e anche a sproposito) di allattamento artificiale vs allattamento naturale, ho deciso di pubblicare una mia inchiesta del 2007 sul tema. L'articolo è molto corposo e i fatti che vi sono raccontati, pur risalendo a circa tre anni fa, sono, purtroppo, ancora molto attuali.
Quello della somministrazione e della pubblicità di sostituti del latte materno negli ospedali è un fenomeno vastissimo e che è in violazione del Decreto Ministeriale n. 500 del 1994, del DM 16 gennaio 2002, del DM 46 del 2005, della Circolare 24 ottobre 2000, n. 16 del ministro Veronesi, delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unicef raccolte nel Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte materno approvato nel 1981 dall'Assemblea Mondiale della Sanità.
Ho raccolto le testimonianze, drammatiche, di molte donne, che mi hanno parlato di ciò che è accaduto loro appena dopo il parto. Sono in possesso dei loro fogli di dimissione dagli ospedali dove hanno partorito con la prescrizione, vietata, di latte artificiale e di molte foto di gadget e pubblicità a vari livelli (in tutto una trentina di documenti).
Ho intervistato inoltre varie personalità del settore: l'allora ministro della Salute Livia Turco, Christoph Baker, assistente del direttore generale di Unicef-Italia e promotore dell'iniziativa 'Ospedali amici dei bambini'; Adriano Cattaneo, epidemiologo e presidente dell'Ibfan Italia (International Baby Food Action Network); Laura Arcara, sempre dell'Ibfan Italia e coautrice del 'Codice Violato', una pubblicazione periodica uscita nel 2001, nel 2004 e nel 2007, con le infrazioni all Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno in Italia; M.Ersilia Armeni, Pediatra, neonatologo dell'IBCLC e Presidente Associazione Italiana Consulenti Professionali in Allattamento Materno.
Ciò che emerge dal mio lavoro è un sistema sanitario 'malato' che coinvolge non solo le madri, ma anche i neonati, non appena questi fanno il loro ingresso in un mondo che appare fin da subito poco umano e molto commerciale. Emergono inoltre atteggiamenti, da parte del personale sanitario, che sfociano in atti di vero 'terrorismo psicologico', quando, ad esempio, alcuni medici 'consigliano' a donne miopi, dunque deboli e influenzabili, di non allattare al seno in quanto "ciò farà diminuire ulteriormente la loro vista", e propongono come 'valido' sostituto il latte artificiale, nel migliore dei casi equiparandolo, ma in altri definendolo addirittura qualitativamente "superiore" a quello materno.
Fra la presentazione del problema, le testimonianze delle dirette interessate e le interviste, sono in tutto circa 14 pagine di word. Con le schede di approfondimento che ho preparato (sui DM vari; la Circolare Veronesi; Il Codice internazionale per la commercializzazione di sostituti del latte materno; I dieci passi per l'allattamento al seno UNICEF-OMS) arriviamo a circa 45 pagine.
Buona lettura
Inchiesta sulla somministrazione e la pubblicità di sostituti di latte materno negli ospedali italiani
"Benvenuto nel mercato del 'latte' artificiale". Quando nasce un bambino, è più o meno questa la frase che il personale sanitario dei reparti maternità della quasi totalità degli ospedali italiani bisbiglia, anziché il più classico e scontato "benvenuto al mondo". In Italia la nascita di un neonato è infatti 'il lieto evento' più atteso non solo dalle mamme, ma anche dalle aziende produttrici di formule artificiali per lattanti, che hanno un'occasione unica e imperdibile per promuovere i loro prodotti. Una buona pubblicità, in questa primissima fase della vita di un bambino, assicura alle loro casse almeno sei mesi di alimenti acquistati dai neo genitori. "O adesso o mai più", sembrano dirsi, e con l'aiuto del personale medico e paramedico veicolano i loro messaggi attraverso intermediari autorevoli: gente che ha studiato medicina, non marketing, dunque persone a cui credere e a cui si è data la propria fiducia e che 'consigliano' l'alimento in povere fin dalle primissime ore dopo la nascita e al primo naturale cenno di difficoltà: appena una donna partorisce, come si sa, quasi mai ha un'immediata, abbondante, disponibilità di latte, ma questa va stimolata, incentivando fin da subito l'attaccamento del neonato al capezzolo. Invece quel che si verifica quasi sempre è un comportamento che anziché aiutare è teso a scoraggiare l'allattamento naturale.
Il personale sanitario di molte strutture italiane, riferiscono numerose donne che hanno partorito nel recente passato, adotta un sistema di questo tipo e che è sintetizzabile nel modo di affrontare assieme alla madre il problema della nutrizione del figlio subito dopo la nascita: in definitiva, ciò che un ospedale cerca in una puerpera è una socia in affari che acconsenta a una serie di proposte. Soluzioni a falsi problemi, che vengono offerte alla futura cliente attraverso frasi come: "Signora, non si sente ancora in forze, ha appena partorito, lasci stare per ora: si riposi e riprovi ad attaccare suo figlio più tardi". E, dopo alcune ore, parole come: "Signora, di latte ne ha ancora troppo poco. E' meglio se diamo un aggiunta di 'latte' artificiale, altrimenti il bambino perderà troppo peso. Lo sente come piange? Ha fame. Se stanotte suo figlio continua a cantare, farà stare svegli tutti gli altri bimbi del nido". E ancora: "Vedrà, signora, che prima o poi il latte le arriva. Lo attacchi quando se la sente, ma nel frattempo non facciamo mancare al piccolo il biberon". Qualche giorno dopo, prima delle dimissioni: "Signora, se proprio non se la sente, lasci perdere l'allattamento al seno e dia al bambino del 'latte' artificiale. Guardi che oggi è un alimento ottimo, molto migliore che in passato, praticamente è buono come il suo di latte. Stia tranquilla e pensi invece a recuperare le forze".
Già prima di partorire molte prossime madri si sentono rivolgere, dal personale dei reparti maternità della maggioranza degli ospedali e delle cliniche italiane, la domanda: "Pensa di allattare suo figlio al seno?". Una domanda a priori, senza una motivazione clinica oggettiva e che lascia perplessi: perchè prospettare una scelta alternativa, senza che vi sia una motivazione clinica, a ciò che la natura prevede, ossia una fisiologica produzione dell'alimento indispensabile al neonato dopo la sua nascita? Accade invece che in molte strutture ospedaliere nazionali non solo si faccia una domanda del genere, ma addirittura si parli, con assoluta 'sicurezza scientifica', della perfetta equivalenza fra latte materno e alimento artificiale, se non addirittura della superiorità di quest'ultimo rispetto al primo. Succede che il personale medico fornisca campioni di formula artificiale alle madri prima che queste lascino l'ospedale o che la marca del preparato in polvere di turno venga pubblicizzata nel documento di dimissioni della neo genitrice e del figlio. Oltre a disincentivare la pratica dell'allattamento naturale, nelle strutture sanitarie italiane si verificano addirittura atteggiamenti di terrorismo psicologico, paventando terribili conseguenze, come il calo della vista in caso di allattamento naturale, nei confronti di pazienti miopi e, su questo terreno, deboli psicologicamente e molto influenzabili.
Tutta questa serie di pratiche costituisce anzitutto una violenza nei confronti del neonato e della madre e una forzatura contro natura, oltre che una violazione del Decreto Ministeriale n. 500 del 1994 (1), del DM 16 gennaio 2002 (2), del DM 46 del 2005 (3) e, ancora, una mancata presa in considerazione della Circolare 24 ottobre 2000, n. 16 del ministro Veronesi (4) e delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unicef raccolte nel Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte materno (5), approvato nel 1981 dall'Assemblea Mondiale della Sanità e dalle più importanti compagnie produttrici di alimenti per l'infanzia. Nel 1992 sempre l'Unicef ha varato la "Baby Friendly Hospital Initiative", in italiano "Ospedali amici dei bambini", un'iniziativa che offre agli ospedali le linee guida per diventare centri di sostegno all'allattamento materno. Nelle intenzioni, un ospedale "amico dei bambini" che aderisce al progetto si impegna a non accettare campioni gratuiti o a buon mercato di surrogati del latte materno, di biberon o tettarelle e ad applicare dieci passi specifici (6) in favore dell'allattamento al seno. Dal lancio di questa iniziativa a oggi sono stati più di 19.000 gli ospedali, in 140 Paesi in via di sviluppo e industrializzati, a ottenere il riconoscimento di "amici dei bambini" (fonte Unicef). In molte zone dove gli ospedali sono stati riconosciuti "amici dei bambini", è aumentato sensibilmente il numero di donne che allattano al seno ed è migliorato lo stato di salute complessivo dell'infanzia. Ma anche qui, in Italia, dove ad oggi sono 13 le strutture accreditate, non sono mancate le cattive sorprese, come quella, riferita da una mamma che ha partorito in una struttura sanitaria in via di accreditamento, dove anziché incentivare l'allattamento al seno è stato promossa l'alimentazione artificiale.
"A mia moglie è stato fatto il lavaggio del cervello", dichiara il marito di una donna che ha partorito in una clinica della capitale. "E' stato il suo primo parto e hanno fatto leva sull'insicurezza dovuta alla sua prima esperienza. A mio figlio è stato fin da subito somministrato del preparato artificiale Humana 1: ci hanno avvertiti di questo ma ci hanno terrorizzato affermando, già in seconda giornata dal parto, che il latte materno era insufficiente e che il bambino (3 chili e 820 grammi alla nascita!) doveva assolutamente mangiare per evitare il rischio di perdere troppo peso. Alle mie rimostranze - continua l'uomo - sia il ginecologo che il pediatra hanno affermato che 'il latte artificiale formulato oggi non è più come quello prodotto 15 anni fa, che è di molto migliore e che oggi è perfettamente equiparabile'".
"Il pediatra della clinica ha aggiunto - riferisce ancora l'uomo - che 'il latte artificiale è addirittura superiore a quello materno perchè contiene gli acidi Omega che fanno bene al bambino e che invece il latte materno non contiene'. Dal canto suo invece, il ginecologo ha fatto leva sulla preferibilità del latte artificiale a causa della presenza in mia moglie di una importante miopia: secondo il medico, 'l'allattamento farà diminuire ulteriormente la sua vista: è necessario quindi mettere sul piatto della bilancia del 'rischio-beneficio' un bene insostituibile come la vista e uno 'validamente' sostituibile come l'allattamento naturale'. A onor del vero, c'è da dire che il pediatra ha respinto la tesi del ginecologo della correlazione fra allattamento naturale e abbassamento della vista, definendo questa una teoria vecchia e mai dimostrata e preferendo invece privileggiare la strada del 'progresso scientifico' grazie al quale 'oggi si puo tranquillamente affermare che la qualità del latte artificiale è superiore a quello materno'".
"Alla mia obiezione che il latte artificiale non possa essere considerato nemmeno equiparabile a quello materno, non fosse altro che per gli anticorpi che il bambino assume da quest'ultimo, il pediatra ha azzardato che 'al neonato sono sufficienti gli anticorpi che riceve con le prime poppate di colostro' e che il resto dell'allattamento naturale, da questo punto di vista, è del tutto superfluo. Ma c'è di più - dice ancora l'uomo - : non solo sul foglio di dimissioni dalla clinica hanno prescritto il latte artificiale per mio figlio e hanno indicato la marca utilizzata fino a quel momento, ma hanno regalato a mia moglie alcuni campioni di latte Humana 1, oltre a diverse scatole di gadget contenenti prodotti per l'infanzia, buoni sconto, ecc.".
Quello della prescrizione di latte artificiale nel foglio di dimissioni, con il 'consiglio' della marca da utilizzare, è una pratica diffusa nella maggior parte degli ospedali italiani e che i medici che compilano il documento assimilano spesso alla prescrizione di un farmaco. "Quando si prescrive una medicina a un paziente - si giustificano - si cita il nome commerciale del medicinale, non il principio attivo. Perchè questo non si può fare con il latte artificiale?". Eppure la circolare del 24 ottobre 2000 dell'allora ministro della Sanità Umberto Veronesi parla chiaro: 'Le stesse lettere di dimissioni per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del sostituto del latte materno equiparandolo ad una prescrizione obbligatoria'. Eppure sono numerosissime le segnalazioni del tipo: "A mia figlia, in perfetta salute, è stato somministrato senza alcuna necessità e senza che mi avvisassero del latte artificiale Mellin 1", com riferisce una signora che ha partorito in un ospedale romano, aggiungendo che "questo prodotto mi è stato 'consigliato' anche nel foglio di dimissioni".
"Per quanto riguarda la mia esperienza personale - racconta un'altra donna - posso dire che alle dimissioni di mia figlia avevo avviato senza alcuna difficoltà l'allattamento al seno, non perché avessi ricevuto alcun tipo di supporto all'interno del reparto maternità, tutt'altro. Direi piuttosto che ciò è avvenuto grazie alle informazioni che già possedevo e alla caparbietà con cui ho combattuto un sistema di cure post-natali assolutamente non adeguato ad un corretto inizio del rapporto madre-bambino, sotto tantissimi punti di vista. Per quanto riguarda la pubblicità al latte artificiale posso riferire che la pediatra che firmò le mie dimissioni incluse nel libretto un pezzetto di carta del tutto anonimo su cui era scritto a matita il nome della marca del latte 'consigliata' in caso di necessità. In quel caso ho fatto una pallina che è rimasta nel cestino dello studio della pediatra. Successivamente, ho ricevuto più volte, dal pediatra che seguiva mia figlia nei primissimi mesi di vita, il suggerimento a pianificare eventuali 'integrazioni' al latte materno, nonostante la crescita della bambina fosse del tutto soddisfacente".
"Non ho avuto un'esperienza positiva del parto - afferma un'altra puerpera che ha partorito in un ospedale pubblico romano - soprattutto per ciò che concerne l'assistenza prestatami. In particolare lamento l'assoluta mancanza di assistenza da parte del personale ospedaliero, sia infermieristico che medico, considerato che durante i tre giorni di degenza ospedaliera non sono stata visitata da alcun medico, malgrado al momento del parto avessi subito l'episotomia con conseguente somministrazione di punti di sutura. La mia richiesta di essere visistata da un medico, determinata dal dolore che sentivo sempre più forte e dalla consapevolezza che non era in atto alcun miglioramento, ma piuttosto un continuo peggioramento delle mie condizioni, è stata formalmente evasa, nel senso che per due giorni consecutivi i medici hanno finto di visitarmi, avendo effettuato una visista del tutto sommaria e non si sono accorti dell'infezione in atto. Al termine della visita hanno biasmato la mia richiesta, dicendo che non vi era alcuna necessità di preoccuparsi e che si trattava delle normali conseguenze dei punti. La preannunciata infezione è stata riscontrata dal medico che mi ha visitata solo il terzo giorno e che per tale ragione ha rimandato la mia dimissione. Chiaramente mi sono opposta ritenedo che un prolungamento della degenza non avrebbe certo migliorato le mie condizioni di salute considerata l'assoluta mancanza di assistenza...per ben tre giorni! E'stato necessario un mese per debellare del tutto l'infezione".
"L'ospedale dove ho partorito - continua la donna - rientra nel gruppo di nosocomi che promuovono l'allattamento al seno, pertanto, al momento delle dimissioni non mi è stato fornito alcun materiale illustrativo o pubblicitario del latte artificiale. In merito, però, non ho riscontrato una particolare attenzione verso il tema dell'allattamento. Il 'sostegno' si limitava ad una breve visita, di pochissimi minuti da parte del pediatra e della caposala del nido, i quali fonivano informazioni in ordine allo stato di salute del neonato, alla crescita avuta durante la giornata precedente, sollecitando un continuo allattamento, laddove si riscontrva una crescita esigua. Non ho avuto alcuna informazione in ordine alle modalità di allattamento, alla posizione corretta, malgrado avessi fatto notare la presenza di ragadi sul mio seno al secondo giorno di allattamento. Ancora una volta la caposala si è limitata a spendere poche parole sulla cura da praticare, senza supporre che potessero essere determinate da una questione di postura, come solo molto più tardi e dopo un infinite perizie ed atroci dolori ho verificato essere la causa".
"Dopo il mio rientro a casa, avendo avuto problemi per l'allattamento mi sono rivolta per ben due volte al nido, ma la mia richiesta, sebbene, telefonica non ha avuto alcun riscontro, malgrado la mia telefonata era stata determinata dalla necessità di avere solo informazioni sul personale specializzato al quale avrei potuto rivolgermi per risolvere i miei problemi determinati dall'allattamento. La mia esperienza mi induce ad affermare che la 'promozione' dell'allattamento al seno presso l'ospedale dove ho partorito può ritenersi assolutamente formale, in quanto il sostegno effettivo prestato alle neo mamme è praticamente nullo".
Ancora un ospedale romano e ancora una testimonianza: "Partorisco alle 14,25 dopo un travaglio molto veloce senza uso di anestetici, né di ossitocina. Dopo avermi chiesto il permesso, appoggiano il mio bambino appena nato su di me: giusto il tempo di fissarlo intensamente e poi via per lavarlo e visitarlo. La placenta tarda ad uscire ed allora io chiedo di poter attaccare il mio bambino al seno per favorire l'espulsione. "L'ha già fatto la prima volta?", domanda l'ostetrica. "No", rispondo io ingenuamente. "Non è necessario", sentenzia e preferisce iniettarmi una fiala di Syntocinon, senza neanche rispondere alla mia domanda: "Che cosa sta per iniettarmi?". Finalmente alle 15, terminati tutti gli interventi e le visite di routine per entrambi, mi riportano in sala travaglio e mi mettono accanto il mio bambino per attaccarlo al seno. Sono stati 20 minuti meravigliosi. Poi lo portano al Nido.
Alle 16 circa vengo ricoverata non in Ostetricia, perché non c'è posto, ma in un altro reparto (sempre di ginecologia): questo significa che non mi è stata assegnata una di quelle camere dove il bambino è con me durante le ore diurne, che io devo recarmi al Nido per allattare agli orari prestabiliti, che il mio reparto si trova due piani sotto rispetto al Nido. Non mi perdo d'animo, ero già preparata a questa eventualità, tanto è vero che già da tempo ho preso nota degli orari di allattamento: 6.30 - 10 - 12.45 - 17 - 21 (solo a questa poppata i bambini vengono portati in camera dalle mamme) e 24 (facoltativa). Ho portato con me da casa anche una sveglia per essere sicura di svegliarmi in tempo per la poppata delle 24 e delle 6.30".
"Alle 17, appoggiandomi al braccio di mio marito, prendo l'ascensore e vado da mio figlio: ha gli occhi aperti e mi fissa. Noto immediatamente che la sua bocca è nella classica posizione di chi conosce già il ciuccio e/o il biberon, ma forse la mia è solo un po' di paranoia. Il bimbo comunque non ha nessuna intenzione di attaccarsi al mio seno e non ci riesco per tutto il tempo che rimaniamo insieme (mezz'ora circa). Lo coccolo allora, gli parlo e per gioco apro bene la mia bocca e protendo in fuori la lingua per mostrargli il corretto attaccamento al seno: lui mi fissa e mi imita. Alle 21 me lo portano in camera: lo metto con me sul letto, lo coccolo, gli parlo e lo allatto ad entrambi i seni. Rimaniamo insieme un'ora. Quando arriva la puericultrice per portarlo via, la avviso che salirò al Nido per la poppata delle 24. 'Mi mostri i seni… No, non venga. Non ha latte', dice perentoria dopo aver solo guardato i miei seni nudi. 'Ma ho il colostro', replico io. Senza degnarmi di una risposta se ne va. Rimango calma: ne approfitterò per riposare, in fondo ho partorito da poche ore".
"Secondo giorno Alle 6,30 il mio bambino si rifiuta di attaccarsi al mio seno. La bocca è sempre nella classica posizione di chi conosce già il ciuccio e/o il biberon. Inizio ad innervosirmi, ma mi impongo la calma e gli mostro il corretto attaccamento al seno: lui mi fissa e mi imita. Alle 10 mi dicono di aspettare, perché il bambino è in visita. Attendo con pazienza fino alle 11, quindi me lo portano e lo attacco al seno. Alle 11,05 se lo riprendono. 'Ma siamo stati insieme solo 5 minuti'. 'Signora, noi dobbiamo lavorare'. Sono furiosa: non allatto il mio bambino da circa 12 ore. Mi è chiaro che l'allattamento e il contatto madre-bambino sono dei privilegi e non un diritto. Torno in camera e con il tiralatte manuale, che ho portato con me da casa, spremo i miei seni: esce un liquido bianco… 10… 20… 30… 40… grammi. La rabbia si affievolisce… ce la possiamo fare".
"Le altre due poppate si svolgono regolarmente: come da richiesta del personale del Nido, il bambino viene pesato da me, registro il peso ottenuto, lo allatto, lo ripeso e registro 'la quantità di latte che ha ricevuto'. Decido però di barare sui pesi, così forse prenderà meno aggiunta possibile: speriamo bene. Alle 21 il mio bambino è di nuovo in camera con me: questa rimane l'ora più bella e più intensa di tutta la giornata, oggi come lo è stata anche ieri e come sarà anche domani. Alle 24 mi presento al Nido. 'Signora, il bambino sta dormendo. Non lo vorrà svegliare?'. 'Allora torno più tardi'. 'No, la poppata è alle 24. Deve tornare domani mattina'. Non mi aprono neanche la porta. La conversazione si è svolta attraverso il citofono. Torno a dormire".
"Terzo giorno. Riesco ad allattare mio figlio ad ogni poppata. Spesso si attacca al seno in modo errato: allora lo stacco, gli parlo, gli mostro il modo corretto e lui sembra capirmi. Chissà! Alle 24 rimango a dormire: è inutile parlare con i muri. Il quarto giorno, alle 6,30, in base alla doppia pesata, il mio bambino prende ben 50 grammi del mio latte e senza barare. Oggi siamo entrambi in dimissione. Alle 10 mi dicono di aspettare, perché il bambino è in visita. Attendo con pazienza fino alle 11. Poi per istinto mi volto e guardo attraverso il vetro del Nido: il mio bimbo è in braccio ad una puericultrice che gli sta somministrando un biberon di latte artificiale. L'ho fulminata con lo sguardo, sono entrata senza chiedere il permesso, le ho letteralmente strappato di mano mio figlio. 'Io sono qui che aspetto da un'ora, perché mi avete detto che il bambino era in visita'. 'Ma lei non ci ha sollecitato, abbiamo tante cose a cui pensare', ha risposto bianca in viso e balbettando. 'L'altro giorno vi ho sollecitato e mi avete detto di pazientare, che non stavate giocando'. 'Su, lo allatti… ha preso solo 15 grammi di latte artificiale'. Mi sono seduta e l'ho allattato trattenendo le lacrime e la voglia di urlare".
"Io potei tenere il mio bambino in rooming-in - racconta una donna di Como - dunque potei allattarlo pressochè completamente al seno...a parte il fatto che fummo separati la prima notte perchè 'signora, lei deve riposare' (e me lo portarono via senza possibilità di replica. Pregai la puericultrice di chiamarmi se avesse pianto, ma nessuno mi chiamò. Mi alzai più volte quella notte per andare a vedere se nel coro dei bimbi in lacrime c'era anche il mio, ma tutte le volte fui messa alla porta dicendomi che il mio bambino dormiva tranquillo. Lo rividi solo quando andai a riprendermelo al mattino....). A parte anche il fatto che mi vennero consigliati i paracapezzoli senza motivi validi, il che ci creò non pochi problemi di confusione fra seno e tettarella, fortunatamente risolti anche se con molto impegno da parte mia e del mio bambino e a parte anche il fatto che il mio bambino dopo la notte di separazione rigurgitò un misterioso liquido bianco e denso che avrebbe potuto benissimo essere latte artificiale somministrato mentre io me ne stavo in camera a riposare, comunque ricevetti anch'io ben 2 valigette (una durante il corso di preparazione al parto, un'altra durante la degenza per il parto) con i soliti ciucci, pastiglie per sterilizzare i biberon e riviste piene di pubblicità".
"Vidi anche ben nascosto al nido un cartello misterioso con scritto LATTE DEL MESE: HUMANA 1 e solo dopo molto tempo capii cosa significasse...per non parlare di orologi sponsorizzati alle pareti e altri gadgets interessanti. Comunque, nel foglio di dimissioni hanno citato il mitico HUMANA 1, anche se fui dimessa con il mio bimbo completamente allattato al seno".
"Abbiamo scelto di far nascere il nostro secondo bambino in un ospedale di Modena - racconta una donna emiliana -. Ho partorito alle 20,40, avrei potuto essere dimessa e le dimissioni precoci si sarebbero potute effettuare la mattina dopo (per non uscire, dopo le sei ore canoniche di osservazione, alle tre del mattino), così mi hanno detto che mi avrebbero trasferito in ostetricia e avrebbero portato il bimbo al nido, perché la prassi è che lì rimanga fino alla visita pediatrica, che nel nostro caso sarebbe avvenuta la mattina dopo. Ho minacciato di andarmene seduta stante e si sono convinti a trovarmi una sistemazione (ma fuori dal reparto!) per consentirmi di tenere il bimbo con me. Hanno obiettato perché ho voluto che dormisse nel mio letto e hanno tentato di forzarmi a usare la culla. Il giorno dopo non volevano dimettermi e hanno utilizzato ogni arma di terrorismo psicologico per trattenermi (stavo facendo del male a me e al bimbo...)".
"In seconda giornata sono tornata per i controlli al bimbo ed è iniziato il calvario del latte: mio figlio era calato poco meno di tre etti (nei limiti del calo fisiologico del 10%, visto che era quasi 3,900 alla nascita) e hanno cominciato a dire che non avevo latte e dovevo integrare. Ho tentato di protestare e dire che non avevo ancora avuto la montata lattea, ma hanno insistito per fare una doppia pesata (che già di per sé è poco sensata, anche quando il latte c'è), nonostante li avessi avvertiti che il bimbo aveva mangiato da poco: mi hanno portato in una stanza dedicata all'allattamento e mi hanno forzata ad attaccare Niccolò, il quale ha succhiato un po' e poi si è addormentato. Mi hanno allora fatto usare il tiralatte, e sono usciti 10 ml di colostro... Conclusione: non c'è nulla, occorre integrare 7 pasti con 20 ml di latte Humana 1, passando a 30 il giorno successivo. Giusto per curiosità, ho chiesto se potevo utilizzare il latte Coop (costa molto meno!), ma mi hanno risposto che non è dello stesso livello qualitativo. Non mi hanno dato nessuna indicazione sull'allattamento".
"Dovevo tornare il lunedì successivo (quanto sopra è accaduto di sabato) per misurare di nuovo l'ittero, visto che il bambino era sottoalimentato. Il lunedì un'altra pediatra ha riscontrato che il bambino non era cresciuto e ha tentato di rifilarmi lo stesso percorso doppia pesata-tiralatte, ma stavolta sono incappata in un'ostetrica del Centro Nascita che mi ha semplicemente suggerito posizioni, tisane, strategie per rilassarmi, credere nella coppia mamma-bimbo e insistere con l'allattamento. Sono stata bistrattata dalla pediatra, che mi ha trattato come un'invasata dell'allattamento materno, sono uscita piangendo e facendomi a piedi i sei piani dell'ospedale con il bimbo in braccio. Resta l'amarezza di constatare come in un ospedale di una città che in teoria favorisce e sostiene la maternità naturale e consapevole (anche con rimborsi per il parto a casa, ad esempio) si faccia di tutto per ostacolare l'allattamento: dalla separazione precoce e gratuita di madre e figlio alla pubblicità sfacciata di marche di latte artificiale, invece di un sostegno e di un'informazione adeguate per favorire un processo naturale".
"Sono una mamma che il 3 aprile 2006 scorso ha avuto un bambino - racconta un'altra puerpera -. Mio figlio è nato a termine e di 3 kg e 840 gr. Premetto che io desideravo moltissimo allattarlo perciò ho scelto il 'rooming in', in quanto, sebbene fosse più faticoso, sapevo che questa era una premessa importante a tale scopo. Nonostante fossi a conoscenza della politica di sostegno all'allattamento dell'ospedale dove ho partorito, sono rimasta, a dir poco, delusa dal trattamento ricevuto. Il comportamento di alcune infermiere era veramente da denuncia se non fosse che in quei momenti si è talmente fragili, piene di paure, pensieri ed in uno stato fisico non proprio ottimale da non avere la forza di reagire. Solo per fare un esempio, non potevo chiedere loro di tirarmi giù il letto dopo l'ultima poppata della sera per poter dormire (perché da sola non ce la facevo) perché mi veniva risposto molto sgarbatamente che dovevo scegliere la posizione del letto una volta per tutte. Il mio letto tra l'altro era difettoso e fisicamente erano faticoso anche per loro girare la manovella per abbassarlo".
"Tornando all'allattamento, io ho avuto le ragadi subito dopo le prime poppate e sapevo (perché mi ero documentata) che questo era dovuto ad un difetto nell'attaccare il bambino al seno. Ma a vederla dall'esterno la posizione sembrava corretta (bocca spalancata, labbro inferiore rovesciato verso l'esterno, etc.). Ogni volta che dovevo allattare il mio bambino, quindi, mi trascinavo faticosamente con la culletta fino al nido per chiedere a chi era di turno che guardasse se il bambino si attaccava correttamente. Questo non era di gradimento delle addette al nido le quali mi guardavano appena, con molta superficialità mi dicevano che andava bene e se ne andavano. Le mie ragadi sono diventate sanguinanti e il dolore atroce. Non riuscivo ad allattare il bambino. Cercavo di sopportare per il suo bene ma il dolore era davvero pazzesco. Il giorno dopo il bambino era cresciuto un po' meno di quanto fosse previsto. E qui si è toccato il fondo. NESSUNO si è chiesto perché, NESSUNO è venuto a vedere quale fosse il motivo, e invece di capire quali difficoltà eventualmente stessi avendo nell'allattare, invece di controllare bene la posizione durante l'allattamento, mi venne portato il bambino accompagnato da un biberon di latte artificiale. Mi venne detto che dopo averlo allattato al seno dovevo offrirgli quel biberon perché non era cresciuto abbastanza. Io non sapevo cosa fare. Ovviamente ero preoccupata che il mio piccolo non crescesse abbastanza e feci quello che mi dissero".
"Il giorno dopo il bambino aveva recuperato un po' di peso. Mi dissero di continuare comunque ad offrire il biberon. Io tentai di non farlo ma il bambino dopo la poppata aveva fame e allora cedetti di nuovo. Quando mi dimisero mi dissero di continuare a fare così, ossia offrire latte artificiale se il bambino manifestava fame dopo la poppata al seno. Rivedendo oggi il foglio di dimissioni dell'ospedale mi viene la pelle d'oca. C'è scritto: 'Attaccare al seno a richiesta. Deve crescere almeno 150 gr/settimana. Se mancasse latte materno integrare il seno agli orari suindicati'. Viene anche prescritta la marca del latte in polvere da comprare. Incredibile! 'Se mancasse il latte materno ........ ' ........ quale sarebbe secondo loro il metodo da adottare per far sì che questo latte materno diventi sufficiente per il bambino? Offrire un biberon e metterlo a tacere o piuttosto allattarlo continuamente, anche senza pause, passando da un seno all'altro finché la quantità che il bambino richiede non venga 'percepita' dal seno e quindi prodotta per la poppata successiva? Se io offro un biberon di latte artificiale, chi glielo farà MAI capire al mio seno che il bambino ha mangiato di più di quello che ha poppato? Il meccanismo dell'allattamento non funziona forse con il sistema del 'rimpiazzo', ossia tanto viene poppato tanto se ne riproduce?".
"E' legale indicare addirittura la marca del latte in polvere? Cosa viene insegnato a questi medici? Che corsi fanno per diventare 'promotori' dell'allattamento materno, per far entrare l'ospedale per cui lavorano nel programma 'ospedale amico del bambino'? Mi verrebbe di ribattezzarlo 'Ospedale amico delle case che producono latte artificiale'!!!! Mi è stato detto che l'ospedale è inserito nel programma ma che ancora non ha raggiunto lo standard previsto per essere formalmente denominato 'amico del bambino'. Va bene, ma nel frattempo quali sono i passi che sta facendo in questa direzione? Come è mai possibile che un medico non sappia (mentre io lo so) che l'ultima cosa da fare è offrire la famosa 'aggiunta'? Nel frattempo chi li salva questi poveri bambini e le loro madri dalla tristezza del vedere che il latte materno diminuisce sempre più perché è più facile ricevere latte da un biberon che doverselo 'sudare' da un seno? Il bambino, infatti, a lungo andare, non accetta più di dover faticare per prendere quello della mamma quando con il biberon gli scende in bocca quasi da solo; oltre al fatto che confondendo le due diverse suzioni alla fine non riesce più a svuotare i seni materni i quali produrranno sempre meno nelle poppate successive".
"Dopo 20 giorni da incubo, fatti di poppate al seno, tra i dolori atroci per le ragadi che continuavano a tormentarmi e successive concitate preparazioni di biberon per placare il bambino che continuava a piangere per la fame, tra le lacrime, il senso di inadeguatezza, mi ripetevo dentro: 'Come è possibile che io non debba avere latte a sufficienza per il mio bambino? Come fanno allora le mamme di gemelli che pure allattano?'. In ospedale una mia compagna di stanza mi aveva parlato dell'esistenza della Lega per l'allattamento materno. Ho aperto Internet e ho cercato il loro numero. Ho chiamato una consulente. Dopo un'ora al telefono con lei avevo ricevuto un mondo di informazioni così diverse da quelle che mi erano state date fino a quel momento. Successivamente sono andata ai loro incontri. Mi è stata controllata la posizione e ho scoperto finalmente che il mio bambino aveva un difetto di suzione legato alla posizione della lingua (che nessuno mai aveva considerato nemmeno lontanamente di osservare!) alla quale non faceva fare quel movimento ondulatorio che sarebbe stato corretto ma che muoveva avanti e indietro (a mo di 'raspetta') scoprendo le gengive inferiori che quindi andavano a incidere sul mio capezzolo".
"Dopo un po' di esercizi suggeriti dalle consulenti che facevo fare al bambino mettendogli un mio dito in bocca, la situazione finalmente ha cominciato a migliorare. Le ragadi che ormai da un mese mi torturavano, sono diminuite fino a scomparire. Inoltre, neanche a dirlo, mi venne detto di allattare il bambino il più possibile, ossia dopo la poppata da entrambi i seni, invece di offrire il biberon, offrire di nuovo il seno che avevo dato per primo, anche se era passato poco tempo da quando il bambino vi aveva poppato. Questo avrei dovuto farlo in continuazione se volevo eliminare l'aggiunta artificiale. Ho cominciato a mettere in atto questo tipo di allattamento 'continuo'. Ogni sera l'aggiunta che comunque alla fine ero ancora costretta a dare perché il bambino manifestava fame (ed io ad un certo punto dovevo pur dormire!) diminuiva sempre di più. La terza sera, alle 23, dopo la poppata al seno, il mio bambino per la prima volta si addormentò sazio. E' stato uno dei momenti più belli della mia vita. Finalmente si era saziato del mio latte. Da quella sera non ha più visto un biberon. Ora ha più di un anno e lo allatto ancora qualche volta durante la giornata".
"Quello che desidererei profondamente e che quello che è accaduto a me e che accade CONTINUAMENTE nell'ospedale dobve ho partorito non succeda più. Ho visto mamme che avevano avuto il cesareo, con flebo e catetere attaccati alle quali veniva portato il bambino per la poppata e lasciato lì, senza che nessuno le aiutasse nemmeno a metterlo sul letto per allattarlo. Non c'è stato mai nessuno, NESSUNO, che sia venuto a vedere se avevamo qualche problema nell'allattare. Un'infermiera un giorno, durante la mia degenza, ha tenuto un incontro sull'allattamento nel reparto. Ovviamente ci sono andata anche se stavo fisicamente molto male. Ci ha dato un opuscolo e ci ha detto che se volevamo, una volta dimesse, potevamo partecipare a degli incontri sull'argomento che però erano a pagamento. Ripeto, A PAGAMENTO".
Denuncia una "cattiva qualità del personale preposto all'assistenza alla puerpere (scortesia, pressappochismo, interventi solo su sollecitazione e spesso scortesi)", un'altra donna che ha partorito nello stesso ospedale, oltre che "inadeguatezza delle strutture per un allattamento sereno (cameroni senza bagno interno con 6 letti, molte mamme hanno scelto di non tenere i bambini preoccupate di disturbare, convivenza nella stessa camerata di mamme in condizioni fisiche e stato di bisogno molto diversi, mamme con minacce, ma lontane dal partorire, partorienti, puerpere…); attuazione parziale e discontinua del programma di promozione dell'allattamento al seno, per es. bene l'inizio con l'attaccamento precoce del bimbo appena nato, disponibile e informata l'ostetrica responsabile (mi pare) ma poi personale scortese e non preparato: fornitura di latte artificiale nel caso di bimbi inquieti nel nido oppure bimbi che vengono lasciati urlare senza alcuna attenzione verso il loro bisogno di calore e contatto umano (ho frequentato il nido per 3 giorni avendo il mio avuto l'ittero fisiologico)".
"Ho trovato inoltre assenza di strumenti per il trattamento dell'ittero che siano compatibili con l'allattamento al seno ( i bimbi vengono staccati dalla madre e costretti nel nido 24 su 24, la mamma deve andare ad orari RIGIDI, non si fornisce supporto per il pernottamento una volta dimesse dall'ospedale - una mia compagna di stanza ha dormito in CAMPER - IO HO FATTO SU E GIU' DA CASA in metropolitana con grosso impatto sulle mie condizioni fisiche avendo partorito da soli 3 giorni e psicologiche….). Esistono oramai fotocellule da camera che consentirebbero di portare avanti l'allattamento senza traumi per il piccolo e la mamma…Assenza di alloggi o facilitazioni per le mamme che devono lasciare i propri piccoli in osservazione dopo le dimissioni, si tratta di un momento estremamente delicato e traumatizzante (lasciare l'ospedale senza il proprio piccolo in più con l'ansia per le sue condizioni), questo nuoce enormemente alla possibilità di un sereno proseguimento dell'allattamento naturale considerando inoltre il disagio di doversi tirare il latte, conservarlo, portarlo ecc. Posso aggiungere che molte mamme non sanno neanche ciò che dovrebbero aspettarsi di diritto e spesso, in ansia per le condizioni del proprio piccolo, interpretano ogni gesto umano di affetto e disponibilità come un atto non dovuto di generosità e non anche come un comportamento professionale dovuto e indispensabile. Molte disattenzioni, invece, non vengono capite ed elaborate…si è in uno stato psicologico troppo labile ed emotivo, specie se si stanno vivendo delle difficoltà".
"Credo fermamente - conclude la donna - che debba essere fatto qualcosa, specie in termini di MONITORAGGIO e VERIFICA della effettiva qualità delle strutture maternità negli ospedali pubblici e sulla qualità di attuazione dei programmi regionali di promozione dell'allattamento al seno (per i quali immagino sono stati sborsati soldi pubblici…), servirebbe un maggiore investimento nelle risorse umane e nel monitorare con personale esterno la qualità dei servizi".
"Non sono una mamma bensì un'ostetrica - riferisce un'altra testimone, che lavora e si occupa di allattamento al seno a Bari. Svolgo degli incontri con alcune mamme e alcune di loro sono venute con il cartellino di dimissione e/o con il nome di un neonatologo disposto ad andare a casa che consiglia vivamente a tutte le mamme dove lavora (dove lavoro anch'io purtroppo) di nutrire il loro figlio con latte artificiale! In tutti gli ospedali di questa zona poco o niente si fa per sostenere allattamento al seno o anche solo quello materno. Nella maggior parte di questi ospedali, anzi, si scrive sul cartellino di dimissione il nome del latte da utilizzare a casa, anche quando la mamma esce dalla clinica con il desiderio di allattare. Inoltre, in alcuni casi, nel cartellino prestampato esiste già la punteggiatura dove scrivere il tipo di latte e gli orari delle poppate senza specificare che il bimbo va allattato a richiesta nel caso appunto di allattamento materno e non NUTRITO ad orari come nell'allattamento artificiale. So che ad ogni mamma dimessa viene consegnata la fatidica valigetta con campioni vari compresi ciucci e soluzioni sterilizzanti con depliant di vari prodotti e giornali per 'mamme' con ogni tipo di pubblicità compresa quella dei vari tipi di latte 'che fanno crescere sano il tuo bambino' come se il latte di mamma non potesse fare meglio".
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Intervento del ministro della Salute Livia Turco
"La promozione dell'allattamento esclusivo al seno è una raccomandazione dell'OMS ed è un obiettivo prioritario della promozione della salute materno-infantile, come indicato dal Progetto Obiettivo Materno Infantile del 2000. Esso deve essere pertanto considerato un vero indicatore dell'efficacia e della qualità dei servizi sanitari nel percorso nascita. E' noto, viceversa, che ancora molte sono le criticità, tra cui: le differenze regionali nell'offerta dei servizi; la scarsa partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita soprattutto da parte dei consultori familiari (che sono essenziali per la promozione dell'allattamento esclusivo al seno) proprio delle donne che dovrebbero essere invece il target di riferimento; pratiche operative non appropriate nei punti nascita; inadeguata continuità assistenziale alle donne nei primi giorni del puerperio. Per questo, ho presentato il ddl sui diritti della partoriente e del nato, a tutt'oggi in discussione come testo unificato alla Camera dei Deputati. Inoltre a Napoli l'8 marzo scorso abbiamo presentato il 'Piano d'azioni sulla salute materno-infantile', dove la promozione dell'allattamento esclusivo al seno è tra gli obiettivi prioritari. In questo senso, inoltre, è già stato finanziato un Progetto nazionale tra Ministero della salute/CCM e Istituto Superiore di Sanità 'per la qualità e valutazione dei modelli operativi del percorso nascita' e una campagna di comunicazione specifica 'Sette passi' tra cui uno dei punti è l'allattamento al seno. Il ministero ha altresì già predisposto le 'Linee nazionali di indirizzo per la promozione dell'allattamento al seno', di concerto con gli altri ministeri interessati (dal Lavoro alla Famiglia, dalle Attività produttive all'Istruzione) e con le Regioni. Inoltre è in via di presentazione il Regolamento concernente l'attuazione della Direttiva 2006/1417CE riguardante gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, che prevede tra gli obiettivi quello di contrastare le azioni distorsive della pubblicità ingannevole e di una commercializzazione non conforme alle raccomandazioni ministeriali. Tutte queste azioni esprimono gli indirizzi del Ministero della salute, coerentemente finalizzati al raggiungimento della promozione dell'allattamento esclusivo al seno".
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Intervista a Christoph Baker, assistente del direttore generale di Unicef-Italia
Christoph Baker, assistente del direttore generale di Unicef-Italia, parla del riscontro che avuto in Italia dall'iniziativa 'Ospedali amici dei bambini'. "Quando il progetto è stato lanciato nel 2001 - dice Baker - non vi era un solo ospedale amico dei bambini in Italia. Oggi ne abbiamo tredici. Guardando i criteri rigorosi dell'iniziativa, è un risultato incoraggiante. L'Unicef-Italia ha avviato anche una serie di protocolli d'intesa con varie regioni (fra cui l'Abruzzo, il Veneto, la Toscana e la Val d'Aosta) e collabora con la Regione Lazio per un coinvolgimento più sistematico di tutte le strutture materno-infantili interessate. Attualmente circa 80 ospedali sono avviati sul percorso del riconoscimento".
Dalle testimonianze in nostro possesso si direbbe che sono ancora molte le strutture sanitarie che nel campo della nutrizione dei neonati attuano delle cattive politiche. Cosa ne pensa?
"Stando ai numeri, effettivamente, la grande maggioranza dei punti nascita in Italia non ha ancora aderito alla promozione convinta dell'allattamento al seno. Ma si può osservare negli anni recenti un 'trend' che vede sempre più interesse nonché numerosi operatori impegnati anche in situazioni difficili per promuovere questa pratica. E questi vanno incoraggiati. Nel Lazio, per esempio, abbiamo avuto ottimi risultati, per esempio con la clinica 'Santa Famiglia' di Roma o l'ospedale 'Belcolle' di Viterbo, due strutture riconosciute amici dei bambini e che di sicuro sono in grado di infondere speranza e tranquillità alle donne che devono partorire. Da un lato la consuetudine dell'allattamento artificiale è ancora ben ancorata anche nella cultura materna - il risultato di decenni di pratiche e consigli sbagliati (l'OMS indica che praticamente tutte le madri possono allattare al seno, solo una bassa percentuale deve evitarlo per ragioni mediche o psicologiche) -, dall'altro però vi è anche una coscienza dei benifici del latte materno sia per il neonato che per la madre, per cui sta crescendo la domanda per l'allattamento al seno (lo vediamo bene nelle zone dove ci sono ospedali amci dei bambini)".
Negli ospedali accreditati come 'amici dei bambini' o in via di accreditamento vengono rispettati i dieci punti del progetto? Avete strumenti di feedback?
"Per essere riconosciuto 'amico dei bambini', un ospedale deve implementare un percorso molto preciso. Un team di valutazione dell'Unicef è responbabile della valutazione di un ospedale quando esso si candida al riconoscimento. Lo strumento di valutazione è molto rigoroso e non permette 'interpretazioni'. Una volta riconosciuto, ogni ospedale deve poi sottoporsi a rivalutazioni periodiche (ogni 2-3 anni). In questo modo, si riesce a mantenere alta l'attenzione a questa pratica".
Quali sono le violazioni più comuni, da voi riscontrate, al Codice internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno?
"La violazione più evidente è l'accettazione da parte di un ospedale di campioni gratis o a basso costo del latte artificiale. Poi c'è tutta la pubblicità che entra negli ospedali. Esistono anche forme subliminali di passare un messaggio pubblicitario, come all'interno delle 'valigette' che si regalano alle madri. A volte anche i manifesti per i corridoi di un ospedale mandano questi messaggi. Ma va sottolineato che il Codice è rivolto ai produttori e commercializzatori dei sostituti, e che sono loro ovviamente i primi violatori. Noi chiediamo all'ospedale che vuole essere riconosciuto di non accettare campioni gratis e durante la valutazione, basta un calendario di una delle ditte violatrici su un muro a fare 'bocciare' un ospedale".
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Intervista Adriano Cattaneo, epidemiologo e presidente dell'Ibfan Italia (International Baby Food Action Network)

"Le testimonianze raccolte nell'articolo confermano quanto andiamo dicendo da tempo: pur rispettando la legislazione italiana (ma non le circolari ministeriali che non hanno valore di legge), i produttori e distributori di sostituti del latte materno e di altri prodotti coperti dal Codice Internazionale continuano a violarlo in maniera sistematica, incanalando il loro marketing sempre più attraverso il sistema sanitario per raggiungere indirettamente mamme e famiglie. Non è pensabile un'efficace protezione dell'allattamento al seno senza a) una legge che recepisca nella sua integralità il Codice e le successive risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità, e b) un taglio netto alle attuali connivenze tra imprese del settore ed operatori sanitari, pediatri in primo luogo, per eliminare questo evidente conflitto d'interessi."
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Intervista con Laura Arcara dell'Ibfan Italia e coautrice del 'Codice Violato', una pubblicazione periodica uscita nel 2001, nel 2004 e prossimamente nel 2007, con le infrazioni all Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno in Italia.
"Per quel che riguarda il numero delle segnalazioni, non ne teniamo il conto: quando una violazione viene segnalata, difficilmente si tratta di un caso raro o unico. Al contrario, di solito, quello che riusciamo a trovare è solo la punta di un iceberg, fatto di tantissime violazioni dello stesso tipo. Per esempio, poniamo che una ditta (di latti o biberon o simili) produca un calendario o un poster per donarlo ai pediatri e reclamizzare i propri prodotti: quando noi fotografiamo quel calendario o poster in uno studio medico, sappiamo già che probabilmente moltissimi altri studi medici lo hanno ricevuto identico. Che poi lo abbiano affisso o meno, che noi lo fotografiamo o meno, non toglie niente alle responsabilità delle ditte che, avendo aderito al Codice, dovrebbero rispettarlo e vigilare che, in nessun punto della loro catena di produzione e distribuzione, si facciano promozioni a certi prodotti. Per noi l'attenzione si focalizza sulle ditte (che per prime devono rispettare e far rispettare il Codice, perché hanno contribuito a scriverlo e lo hanno accettato come standard minimo universale), pertanto di solito non citiamo le strutture sanitarie coinvolte".
"La prima necessità per noi è quella di far conoscere il Codice e le sue violazioni in Italia, lo stiamo facendo attraverso il 'Codice Violato' e analoghi rapporti redatti in ambito internazionale (le varie edizioni di 'Breaking The Rules', dell'International Code Documentation Centre) o di reti di ong nazionali (per esempio i rapporti di aggiornamento del 2006 e del 2007, curati dal Gruppo di Lavoro sulla CRC, coordinato da Save The Children Italia, col contributo del coordinamento PIDIDA). Un poco per volta le cose mostrano di muoversi, ma certo la strada è lunga e lenta. In particolare, per quanto riguarda le prescrizioni dei latti, quel che posso dire è che sono così frequenti, che a volte non vengono neppure più segnalate come violazioni. Anche in regioni come la Toscana, dove leggi regionali hanno reso più vincolanti i suggerimenti della circolare Veronesi, la prassi della prescrizione della marca di latte1 resiste, sia pure con l'introduzione di fantasiose piccole modifiche (come il post-it col nome aggiunto alla lettera di dimissioni impeccabile, oppure il suggerimento dato a voce, oppure, ancora, la prescrizione fatta non alle dimissioni, ma in occasione della visita di controllo ad una settimana dalla nascita, etc.)".
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Intervista con M.Ersilia Armeni
Pediatra, neonatologo, IBCLC
Presidente Associazione Italiana Consulenti Professionali in Allattamento Materno
Gli episodi riportati sono il sintomo di un divario esistente fra una realtà sanitaria rimasta sorprendentemente indietro sui temi relativi al parto e le aspettative delle donne che vogliono essere protagoniste della nascita dei figli e dell'allattamento al seno, che della nascita è il naturale completamento. Cosa viene disatteso in pratica? il mantenimento del rapporto di vicinanza fra madre e neonato, da cui scaturiscono quei comportamenti automatici e istintuali per l'uno e l'altra che sono alla base di un allattamento efficace. Non sono solo le pratiche ospedaliere a essere di ostacolo al mantenimento di questa contiguità, ma anche le modalità comunicative con la puerpera degli operatori, il cui vissuto personale è spesso carico di esperienze fallimentari di allattamento, proprio o della propria compagna, che non adeguatamente analizzate alla luce delle evidenze scientifiche, finiscono per diventare il modello su cui basare i consigli alle assistite.
La materia dell'allattamento al seno e le basi della comunicazione per poterlo incoraggiare in modo empatico non vengono insegnate nelle scuole di specializzazione e il professionista, trovandosi privo di strumenti adeguati di fronte alla sfide di una nuova pratica, diventa facile preda, nella migliore delle ipotesi, della tentazione di risolvere la faccenda sostituendo a un processo - l'allattamento al seno - un prodotto - il latte artificiale. Cosa fare? E' necessario formare il personale medico e infermieristico che viene a contatto con la madre e il suo bambino con uno dei tanti pacchetti di provata efficacia e circolanti in Italia da due lustri. I punti nascita dovrebbero investire in questa formazione e certificarsi come Baby Friendly Hospital. Alternativamente o a potenziamento del processo di certificazione dovrebbero dotarsi di moderne figure professionali già presenti in Europa: le Consulenti Professionali in Allattamento Materno IBCLC, la cui specifica missione è quella di proteggere la coppia allattante e di diffondere la cultura dell'allattamento a livello sanitario e nella società tutta.
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
Scheda 1:
MINISTERO DELLA SANITA' - DECRETO 6 APRILE 1994, n. 500
Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 11, relativo alla attuazione della direttiva89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare esegnatamente l'art. 9 che conferisce al Ministro della sanità, di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato di fissare, in attuazione di direttive comunitarie le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;Vista la direttiva del Consiglio 91/321/CEE del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
Vista la direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti ealimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni concernente ladisciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione dellesostanze alimentari;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni, concernente ladisciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 14 febbraio 1994, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati asoggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinatiall'esportazione verso Paesi terzi.
Art. 2.
Definizione
1.Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) "lattanti": i soggetti di meno di dodici mesi di età;
b) "bambini": i soggetti di età compresa fra uno e tre anni;
c) "alimenti per lattanti" ovvero "latti per lattanti" ovvero "formule per lattanti" ovvero "preparati per lattanti": i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età;
d) "alimenti di proseguimento" ovvero "latti di proseguimento" ovvero "formule diproseguimento": i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione del lattante dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età;
e) "prima infanzia": fascia di età compresa tra la nascita ed i tre anni.
Art. 3
Commercializzazione
Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato ocomunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo deilattanti in buona salute nei primi quattro-sei mesi di vita.
Art. 4.
Produzione
1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati.
2. Gli alimenti di proseguimento devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negliallegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredientialimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione del lattante, dopo il compimento del quarto mese di vita, sia confermata da dati scientifici universalmente accettati.
3. L'impiego degli ingredienti alimentari nella produzione degli alimenti per lattanti e deglialimenti di proseguimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I e II al regolamento.
4. Nella produzione di alimenti per lattanri e di alimenti di proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze riportate nell'allegato III al regolamento al fine di soddisfare i requisitirelativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e altri composti azotati e altre sostanze con unparticolare scopo nutritivo.
5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essereimpiegati gli additivi previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n. 225, e successivemodificazioni, emanato ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
6. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato I al regolamento.
7. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato II alregolamento.
8. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua.
Art. 5.
Sostanze estranee
1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere nessuna sostanza in quantità tale da poter costituire un rischio per la salute dei lattanti.
Art. 6
Etichettatura
1. La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e d), è,rispettivamente, "alimento per lattanti" e "alimenti di proseguimento".Tuttavia nel caso di alimenti prodotti interamente con proteine di latte vaccino la denominazione è, rispettivamente, "latte per lattanti" e "latte di proseguimento".
2. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:
a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei latanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;
b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che,qualora il prodotto sia somministrato ai soggetti di oltre quattro mesi di età, il loro fabbisogno globale di ferro va soddisfatto con ulteriori fonti;
c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei soggetti di età superiore ai quattro mesi e che non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi quattro mesi di vita;
d) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico, espresso in kcal e kJ, nonché del tenore di proteine, carboidrati e lipidi per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
e) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento l'indicazione delcontenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate negliallegati I e II al presente regolamento e, se del caso, del contenuto medio di colina, di inositolo e di carnitina per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, le istruzioniriguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata.
L'etichettatura degli alimenti per lattanti comporta, inoltre, le seguenti indicazioni:
a) una dicitura relativa alla superiorità dell'ellattamento al seno;
b) una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia oppure di altre persone qualificate nel settore della maternità e dell'infanzia.
L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non deve fornireinformazioni che scoraggino l'allattamento al seno e fare esplicito riferimento alle diciture"umanizzato", "maternizzato" o ad espressioni analoghe; tuttavia il termine "adattato" può essere usato soltanto in quanto previsto dal comma 7 e dall'allegato IV, punto 1, del regolamento.
Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere precedute dalla dicitura "avvertenzaimportante" o da diciture equivalenti.
L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti, né altreillustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto, ad eccezione delleillustrazioni che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione prima del consumo.
L'etichettatura degli alimenti per lattanti, tuttavia, può riportare indicazioni relative allaparticolare composizione dell'alimento solo quando ricorrano le condizioni previste nell'allegato IV del regolamento.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alla presentazione dei prodotti all'ambiente nel quale sono esposti per la vendita e alla pubblicità.
Art. 7.
Pubblicità alimenti per lattanti
1.La pubblicità degli alimenti per lattanti può essere effettuata solo attraverso pubblicazionispecializzate in puericultura e attraverso pubblicazioni scientifiche. Essa è comunque soggetta alle condizioni previste dall'art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e può fornire solamente informazioni a carattere scientifico e concreto che non facciano, in ogni caso, intendere o avvalorare la tesi chel'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno.
2.Non è consentita la pubblicità in ogni sua forma nei punti di vendita, nonché la distribuzione di campioni ovvero il ricorso ad altri sistemi diretti a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio.
3.Sono comprese nella fase del commercio al dettaglio, ai sensi del presente regolamento, lavendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto.
4.I produttori e le persone aventi titolo alla distribuzione degli alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario ovvero attraverso gli operatori sanitari, campionigratuiti o a basso prezzo o altri omaggi.
Art. 8
Materiale informativo e didattico
1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dal presente regolamento, qualora sia destinato alle gestanti e alle madri dei lattanti e dei bambini, deve fornire precise informazioni su:
a) Benefici e superiorità dell'allattamento al seno;
b) Allattamento materno, preparazione all'allattamento al seno e modalità perassicurarne la continuazione;
c) Eventuali conseguenze negative per l'allattamento al seno derivanti dall'introduzione dell'allattamento artificiale parziale;
d) Difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;
e) Corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti.
2. Il materiale informativo di cui al comma 1, qualora contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e deve, altresì, fornire informazioni su:
a) Conseguenze sociali e finanziarie sulla utilizzazione degli alimenti per lattanti;
b) Rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati all'utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti.
3. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo edidattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore.
4. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammessesoltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria e approvate dal competente organo dell'unità sanitaria locale. Dette attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o ragione sociale o marchio dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessuncaso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti.
5. Le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso prezzo a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita ed alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario della istituzione o organizzazione e a condizione che sianodestinate ad uso esclusivamente interno in confezioni appositamente predisposte ed etichettate elimitate ai lattanti alimentati con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza.
Art. 9.
Esportazione
1. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), destinati all'esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal paese importatore, a quanto previsto:
a) Dagli articoli 4, 5 e 10 del regolamento oppure dalle norme del Codex Alimentarius "Codex STAN 72/1981" e "Codex STAN 156/1987";
b) Dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento;
c) Dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento si applicano anche alla presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma, l'aspetto, l'imballaggio e i materiali di confezionamento usati.
Art. 10.
Norme transitorie
1.E' consentito per un periodo di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'utilizzazione in fase di produzione di confezioni e di etichette conformi alla precedente legislazione.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, srà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 aprile 1994
Il Ministro della sanità GARAVAGLIA
Il Ministro dell'industriadel commercio e dell'artigianato SAVONA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1994
Registro n. 1 sanità, foglio n. 245
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Scheda 2:
D.M. 16 gennaio 2002
Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.M. 6 aprile 1994, n. 500
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare
Visto il DM 6 aprile 1994, n. 500, concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del DM 6 aprile 1994, n. 500, in cui si prevede che il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, fissi con proprio decreto le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini,destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati;
Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 518 recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;
DECRETA
Art. 1
Requisiti generali
1. Il materiale informativo e didattico concernente l'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinato alle famiglie e agli operatori interessati, successivamente indicato come "materiale", è costituito da opuscoli, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e simili.
2. Il materiale predisposto sulla base di dati scientifici documentati e documentabili, deve recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente o organismo che lo diffonde.
Art. 2
Materiale destinato alle famiglie e agli operatori del settore
1. Il contenuto del materiale, esplicitato attraverso dati, affermazioni o illustrazioni, deve essere scientificamente corretto, aggiornato e documentabile.
2. Il contenuto del materiale destinato alle famiglie deve essere di facile comprensione.
3. Il contenuto del materiale destinato esclusivamente agli operatori del settore deve essere sufficientemente completo e verificabile e contenere le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 3
Modalità di diffusione e controllo
1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero della Salute, fornendo tutti i dati relativi alle modalità di diffusione.
2. Il Ministero della Salute, qualora non ravvisi l'idoneità del materiale di cui al comma 1, dispone, entro 30 giorni, a seconda dei casi, il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione, la modifica, il ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione a spese del trasgressore di una rettifica secondo modalità stabilite dal Ministero stesso.
3. L'impresa, l'ente o organismo, può richiedere di riportare nel materiale la dicitura "Materiale informativo approvato dal Ministero della Salute".
Art. 4
Congressi e manifestazioni
1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica che in qualunque modo comprendono la trattazione di tematiche sanitarie attinenti l'alimentazione della prima infanzia devono essere orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie relative.
2. I congressi e le manifestazioni devono essere segnalati al Ministero della Salute almeno 60 giorni prima del loro svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla validità scientifica nonché alle modalità di svolgimento.
3. Il Ministero della Salute qualora non ravvisi i requisiti di cui al comma 1, entro 30 giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le necessarie variazioni.
Art. 5
Sanzioni
1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto viene sanzionata ai sensi dell'art.
1, comma 3 del d.l.vo 241 del 19 marzo 1996.
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Scheda 3:
Decreto 22 febbraio 2005, n.46
Ministero della Salute. Regolamento recante norme per la pubblicita' dei prodotti sostitutivi del latte materno - Modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500.
(GU n. 78 del 5-4-2005)
testo in vigore dal: 20-4-2005
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il Regolamento 6 aprile 1994, n. 500, di recepimento delle direttive della Commissione 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, e 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 concernente «Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE»;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241 concernente disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE, in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessita' di introdurre alcune disposizioni piu' restrittive, concernenti la pubblicita' degli alimenti per lattanti, in particolare utilizzando la facolta', espressamente attribuita agli Stati membri, dall'articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991, di limitare o vietare la pubblicita' degli alimenti per lattanti;
Ritenuta altresi' la necessita' di dare la massima divulgazione dei listini dei prezzi degli alimenti per lattanti consigliati dalle ditte produttrici, e di quello che, effettivamente, il consumatore dovra' pagare, in attuazione di quanto dispone l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2005;
Sentita la Conferenza Stato-Regioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni concernenti la pubblicita' e la vendita degli alimenti per lattanti
1. Al regolamento 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Pubblicita' alimenti per lattanti). - 1. E' fatto divieto:
a) di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti, ivi comprese quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate in puericultura, in occasione dello svolgimento di convegni, congressi, stand ed esposizioni, negli studi medici, nei punti di vendita, nonche' attraverso il materiale informativo e didattico;
b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario, ovvero attraverso i medici e gli informatori sanitari;
c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite di alimenti per lattanti e di attrezzature a istituzioni, figure professionali o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante;
d) di ricorrere ad altri sistemi diretti e indiretti, ivi compresi la sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi genere e in qualsiasi forma alla organizzazione o alla partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche - fatta eccezione per i congressi proposti dalle societa' scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute - finalizzati a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, che comprende la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto;
e) di attribuire il riconoscimento di crediti formativi per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori sanitari che partecipano agli eventi formativi organizzati con il contributo, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende che producono o commercializzano prodotti sostitutivi del latte materno.
2. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno per i neonati che necessitano di una totale o parziale alimentazione con prodotti sostitutivi del latte materno, provvedono all'acquisto diretto di tali prodotti, con particolare attenzione alla tutela economica dell'utente anche nella fase successiva alla dimissione ospedaliera.
3. Il Ministero della salute promuove campagne sulla corretta alimentazione del lattante.
4. Le Regioni e le Province autonome promuovono e sostengono la pratica dell'allattamento al seno mediante azioni volte a:
a) migliorare l'organizzazione dei servizi e orientare il comportamento degli operatori sanitari impegnati nell'assistenza al "percorso nascita";
b) diffondere adeguate informazioni sui benefici dell'allattamento materno;
c) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata, per fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovere interventi formativi, sostenere e coordinare le iniziative di promozione e di educazione sanitaria;
d) contrastare ogni forma di pubblicita' occulta e di comportamenti ostativi alla pratica dell'allattamento materno;
e) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell'industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici.»;
b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Vendita alimenti per lattanti). - 1. Il listino dei prezzi delle imprese produttrici di alimenti per lattanti, finalizzato esclusivamente a diffondere informazioni, oggettive e adeguate sulla alimentazione dei neonati, incluse le conseguenze sociali e finanziarie dell'uso di tali prodotti, deve essere comunicato al Ministero della salute e al Ministero delle attivita' produttive.».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2005
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 207
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Scheda 4:
MINISTERO DELLA SANITA' - CIRCOLARE 24 ottobre 2000, n. 16
Promozione e tutela dell'allattamento al seno
Agli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome e, per conoscenza:
All'U.V.A.C.
All'U.S.M.A.
Al NAS
All'A.I.I.P.A.
Alla Federsalus
All'A.F.I.
Alla Federalimentare
Alla Confesercenti
Alla Confcommercio
All'Adiconsum
Agli enti ed operatori interessati
Il recente provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ("Latte artificiale per neonati", n. 8087 del 2 marzo 2000), ha evidenziato dei meccanismi realizzati da alcune aziende produttrici di latti artificiali in occasione delle forniture ai reparti di maternità di ospedali e cliniche.
Come noto, il settore dei sostituti del latte materno è disciplinato dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, che fissa i requisiti di produzione, etichettatura e commercializzazione degli stessi, in attuazione della direttiva n. 91/321 dell'Unione europea. La prioritaria esigenza di promuovere l'allattamento al seno ha indotto a definire alcune specifiche disposizioni normative (articoli 6, 7 e 8 del sopracitato decreto) volte a tutelare tale pratica e ad impedire che attraverso qualunque forma di promozione commerciale la mamma possa essere dissuasa dall'allattare al seno il proprio bambino.
Premesso quanto sopra, si invitano codesti assessorati a vigilare affinché non si verifichino situazioni che in qualunque modo possano interferire negativamente sull'allattamento al seno, adoperandosi affinché: i reparti di maternità favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo; vengano acquisite in condizioni di concorrenza, trasparenza, e al pari delle altre forniture di beni necessari, le quantità di sostituti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare sulla media dei neonati che non possono essere allattati al seno; al momento della dimissione non vengano forniti in omaggio prodotti o materiale in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno. Le stesse lettere di dimissioni per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del sostituto del latte materno equiparandolo ad una prescrizione obbligatoria; eventuali donazioni di materiali e attrezzature, da parte di aziende produttrici e strutture sanitarie avvengano nel rispetto dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 500/1994 e non siano in alcun modo legate alla prescrizione di sostituti.
Per verificare la situazione nazionale sull'incidenza dell'allattamento al seno al momento della dimissione, si invitano codesti assessorati a realizzare un apposito monitoraggio presso i reparti di maternità e trasmettere i dati a questo Ministero.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: VERONESI
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Scheda 5:
CODICE INTERNAZIONALE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO
Art. 1 - Finalità del Codice
Art. 2 - Campo di applicazione del codice
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Informazione ed educazione
Art. 5 - Il pubblico in generale e le madri
Art. 6 - Strutture sanitarie
Art. 7 - Personale sanitario
Art. 8 - Personale impiegato dalle industrie produttrici e dai distributori
Art 9 - Etichette
Art. 10 - Qualità
Art. 11 - Attuazione e monitoraggio
Gli Stati Membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità:
Affermando il diritto di ciascun bambino e di ciascuna donna in gravidanza e nutrice ad una adeguata alimentazione come mezzo per raggiungere e conservare la salute;
Riconoscendo come la malnutrizione infantile rientri in una problematica più ampia di mancanza di educazione, povertà e ingiustizie sociali;
Riconoscendo che la salute dei lattanti e dei bambini non può essere isolata dalla salute e nutrizione delle donne, dalla loro condizione socio-economica e dal loro ruolo di madri;
Coscienti che l'allattamento al seno sia un modo incomparabile per garantire il nutrimento ideale per la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti; che esso formi una base biologica ed emotiva unica per la salute sia della madre che del bambino; che le proprietà anti-infettive del latte materno aiutino a proteggere i neonati dalle malattie; e che esista un'importante legame tra l'allattamento al seno e distanziamento delle nascite;
Riconoscendo come l'incoraggiamento e la protezione dell'allattamento al seno rappresentino un ruolo importante nell'ambito della salute, della nutrizione e delle altre misure sociali necessarie per promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei bambini; e come l'allattamento al seno sia un importante aspetto delle cure primarie nell'ambito della salute;
Considerando che quando le madri non allattano al seno, o lo fanno solo parzialmente, esiste un legittimo mercato di formule per lattanti e di ingredienti adatti alla loro preparazione; che, conseguentemente, tutti questi prodotti devono essere resi accessibili a coloro i quali ne abbiano necessità attraverso sistemi di distribuzione commerciale o non commerciale; e che non devono essere commercializzati o distribuiti secondo modalità tali da interferire con la protezione e la promozione dell'allattamento al seno;
Riconoscendo, inoltre, come inadeguate pratiche nutrizionali conducano in tutti i paesi a malnutrizione infantile, stati patologici, mortalità, e come inadeguate pratiche di commercializzazione dei sostituti del latte materno e prodotti assimilati possano contribuire a questi gravi problemi di salute pubblica;
Convinti che sia importante per i lattanti ricevere alimenti complementari appropriati, di norma quando il lattante raggiunge dai quattro ai sei mesi di età, e che ogni sforzo dovrebbe essere fatto al fine di usare cibi disponibili localmente, e ciononostante convinti che tali alimenti complementari non debbano essere usati come sostituti del latte materno;
Constatando che esistono un numero di fattori sociali ed economici che influiscono sull'allattamento al seno e che, di conseguenza, i governi devono sviluppare dei sistemi di sostegno sociale al fine di proteggerlo, facilitarlo e incoraggiarlo, che dovrebbero creare un ambiente che favorisca l'allattamento al seno, fornisca un sostegno familiare e comunitario adeguato, e protegga le madri da quei fattori che inibiscono l'allattamento al seno;
Affermando che le strutture sanitarie, il personale medico professionale e l'altro personale paramedico in esso operante, devono svolgere un ruolo essenziale nella guida alle pratiche della nutrizione dei lattanti, incoraggiando e facilitando l'allattamento al seno, e fornendo consigli oggettivi e coerenti sul valore superiore dell'allattamento al seno, oppure, quando necessario, sull'uso appropriato delle formule per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga;
Affermando, inoltre, che i sistemi educativi e gli altri servizi sociali devono essere coinvolti nella protezione e promozione dell'allattamento al seno, e nell'uso appropriato di alimenti complementari;
Coscienti che le famiglie, le comunità, le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni non governative debbano svolgere un ruolo speciale nell'ambito della protezione e promozione dell'allattamento al seno e nell'assicurare il sostegno necessario alla donna in gravidanza e alle madri di neonati e bambini, sia allattati al seno che artificialmente;
Affermando la necessità di cooperare in attività finalizzate al miglioramento della salute e della nutrizione di mamme, neonati e bambini da parte dei governi, organizzazioni delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, specializzate in varie discipline collegate, gruppi di consumatori e industrie;
Riconoscendo come i governi debbano adottare una serie di misure sanitarie, nutrizionali e sociali al fine di promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei bambini, e come il presente Codice riguardi soltanto un aspetto di tali misure;
Considerando che i produttori e i distributori di sostituti di latte materno devono svolgere un ruolo importante e costruttivo in relazione alla nutrizione infantile, e nella promozione delle finalità del presente Codice e della sua attuazione;
Affermando che i governi sono chiamati ad assumere iniziative consone alla loro realtà sociale e legislativa e ai loro obiettivi di sviluppo globale per dare attuazione ai principi e alle finalità del presente Codice, inclusa la promulgazione di misure legislative, regolamenti o altri provvedimenti in tal senso;
Credendo che, alla luce delle considerazioni suesposte, e in vista della vulnerabilità dei lattanti nei primi mesi di vita e dei rischi connessi a pratiche nutrizionali inadeguate, compresa l'utilizzazione non necessaria e impropria di sostituti del latte materno, la commercializzazione dei sostituti del latte materno richieda un trattamento speciale che rende le pratiche usuali di marketing inadatte a questi prodotti;
PERTANTO:
Gli Stati Membri concordano con il presente strumento i seguenti articoli che sono raccomandati quali basi di future azioni.
Art. 1 - Finalità del Codice
La finalità del presente Codice è quello di contribuire ad assicurare ai lattanti una nutrizione sicura e adeguata, proteggendo e promuovendo l'allattamento al seno, e assicurando l'utilizzazione appropriata dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione.
Art. 2 - Campo di applicazione del Codice
Il Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa connessa, dei seguenti prodotti: sostituti del latte materno, incluse le formule per lattanti; altri derivati del latte, alimenti e bevande, inclusi gli alimenti complementari per biberon, quando commercializzati o comunque rappresentati come idonei, con o senza modifiche, a sostituire parzialmente ovvero totalmente il latte materno; poppatoi e tettarelle. Il Codice si riferisce altresì alla qualità e disponibilità di tali prodotti, e all'informazione relativa alla loro utilizzazione.
Art. 3 - Definizioni
Ai fini del presente Codice si intende:
per "Sostituto del latte materno" qualsiasi alimento che venga commercializzato o comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente ovvero totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo;
per "Alimento complementare" qualsiasi alimento, sia prodotto industrialmente che preparato localmente, adatto come complemento del latte materno o delle formule per lattanti, quando entrambi diventino insufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante. Tali alimenti sono anche comunemente denominati "pappe per lo svezzamento" o " supplementi del latte materno";
per "Contenitore" qualsiasi forma di confezionamento dei prodotti per la vendita al dettaglio, compresi gli involucri;
per "Distributore" una persona, corporazione o qualsiasi altra entità nel settore pubblico o privato impegnata in attività (diretta o indiretta) di commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti cui si applica il presente Codice. Un "Distributore primario" è un agente di vendita, rappresentante, distributore nazionale o mediatore industriale;
per "Strutture sanitarie" istituzioni ovvero organizzazioni governative, non governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti; asili nido ed altre istituzioni che si occupano di bambini. Include, inoltre, operatori sanitari nella pratica privata. Ai fini del presente Codice, le strutture sanitarie non includono farmacie o altri punti vendita istituzionali;
per "Personale sanitario" una persona occupata in una di tale strutture sanitarie, a livello professionale o non professionale, inclusi i volontari e coloro che prestano lavoro non retribuito;
per "Formula per lattanti" un sostituto del latte materno formulato industrialmente d'accordo con gli standards applicabili del Codex Alimentarius, al fine di soddisfare le normali esigenze nutrizionali dei lattanti fino ai 4 o 6 mesi di età, e adattati alle loro caratteristiche fisiologiche. La formula per lattanti può anche essere preparato in casa, nel qual caso viene descritta come "preparazione casalinga";
per "Etichetta" qualsiasi cartellino, marchio, marca, materiale illustrato o altrimenti descrittivo, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, sbalzato o impresso, ovvero fissato sul contenitore (vedi sopra) di qualsiasi prodotto cui si applica il presente Codice;
per "Industria" una corporazione o altra entità del settore pubblico o privato impegnata nell'attività o funzione (sia direttamente che attraverso un agente o attraverso un'entità da essa controllata o ad essa vincolata da contratto) di fabbricazione di un prodotto cui si applica il presente Codice;
per "Marketing" promozione, distribuzione, vendita, pubblicità, pubbliche relazioni e informazione sul prodotto;
per "Personale addetto al marketing" ogni persona le cui funzioni riguardano la commercializzazione del prodotto ovvero dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente Codice;
per "Campioni" singole o piccole quantità di un prodotto fornito gratuitamente;
per "Forniture" quantità di un prodotto fornito, per fini sociali gratuitamente o a basso costo, per un periodo prolungato, comprese le forniture alle famiglie bisognose.
Articolo 4 - Informazione ed educazione
4.1 I Governi devono assumere la responsabilità di assicurare che venga divulgata un'informazione obiettiva e coerente sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini ad uso delle famiglie e di coloro i quali sono impegnati nel campo della nutrizione dei lattanti e dei bambini. Tale responsabilità deve riguardare sia la pianificazione, la produzione, la progettazione e la diffusione che la loro verifica.
4.2 Materiale informativo e didattico, sia scritto che audio-visivo, relativo all'alimentazione dei neonati e rivolto alle donne in gravidanza e alle madri dei lattanti e bambini, deve includere un'informazione chiara su tutti i seguenti punti:
9i benefici e la superiorità dell'allattamento al seno;
10alimentazione materna, la preparazione necessaria all'allattamento al seno e il suo mantenimento;
11l'effetto negativo sull'allattamento al seno dell'introduzione dell'allattamento misto;
12la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno; e
13ove necessario, l'utilizzazione corretta delle formule per lattanti, sia quelle di produzione industriale che di preparazione casalinga.
Nel caso in cui tale materiale contenga informazioni sull'utilizzazione delle formule per lattanti, esso deve includere le implicazioni di carattere sociale e finanziario relative alla loro utilizzazione; i rischi per la salute che alimenti e di metodi di alimentazione non adeguati comportano; e, in particolare, i rischi per la salute derivanti da un uso non appropriato di formule per lattanti o altri sostituti di latte materno. Il materiale in questione non deve riportare alcuna immagine o testo che possa idealizzare l'utilizzazione dei sostituti del latte materno.
4.3 Donazioni di attrezzature o materiali informativi o didattici da parte delle industrie o distributori devono avvenire solo su richiesta e con l'approvazione scritta della competente autorità governativa ovvero secondo gli orientamenti dati dai governi a tale riguardo. Tali attrezzature o materiali possono recare il nome o logotipo della società donatrice ma non devono far riferimento ad alcun prodotto brevettato che rientra nel campo di applicazione del presente Codice, e devono essere distribuiti solo attraverso le strutture sanitarie.
Articolo 5 - Il pubblico in generale e le madri.
5.1 I prodotti cui si applica il presente Codice non devono essere pubblicizzati o altrimenti promossi presso il pubblico in generale.
5.2 Le industrie produttrici e i distributori non devono fornire, direttamente o indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il presente Codice alle donne in gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie.
5.3 Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente Articolo, è vietata la pubblicità nei punti vendita, l'offerta di campioni o qualsiasi altro espediente promozionale tale da indurre il consumatore a comprare al dettaglio, come ad esempio, esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite sottocosto, e offerte promozionali di più prodotti simili contemplati dal presente Codice. Questo provvedimento non deve comportare restrizioni relativamente all'istituzione di una politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti ad un costo inferiore secondo un piano a lungo termine.
5.4 Industrie produttrici e distributori non devono distribuire a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa promuovere l'utilizzazione dei sostituti del latte materno o del biberon.
5.5 Nella sua attività commerciale il personale addetto al marketing non deve cercare, di stabilire contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.
Articolo 6 - Strutture sanitarie
6.1 Le autorità sanitarie negli Stati Membri devono adottare misure idonee a incoraggiare e proteggere l'allattamento al seno e promuovere i principi del presente Codice, e devono dare informazioni e orientamenti appropriati al personale medico in considerazione delle sue responsabilità, incluse le informazioni di cui all'art. 4.2.
6.2 Nessuna agevolazione delle strutture sanitarie dovrebbe essere utilizzata allo scopo di promuovere le formule per lattanti o altri prodotti contemplati dal presente Codice. Il Codice, comunque, non preclude la divulgazione di informazioni al personale medico professionale come specificato nell'art. 7.2.
6.3 Agevolazioni delle strutture sanitarie non devono essere utilizzate per l'esposizione dei prodotti cui si applica il presente Codice, per cartelloni e manifesti che riproducono tali prodotti, o per la distribuzione di materiale fornito da un'industria o un distributore diversamente da quanto specificato all'art. 4.
6.4 Non è consentita l'utilizzazione, da parte delle strutture sanitarie, di "rappresentanti dei servizi professionali", "infermiere puericultrici" o personale assimilato, fornito o retribuito dalle industrie produttrici o distributrici.
6.5 La necessità di un'alimentazione a base di formule per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga, deve essere consigliata esclusivamente dal personale medico, o da altri operatori sociali; e soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di ricorrervi; e l'informazione data deve includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso improprio.
6.6 Sono consentite a istituzioni o organizzazioni donazioni o vendite a basso costo di forniture di formule per lattanti o altri prodotti inclusi nel presente Codice, sia per farne uso nelle istituzioni che per distribuirli all'esterno. Tali forniture devono essere utilizzate o distribuite esclusivamente a lattanti che devono essere alimentati a base di prodotti sostitutivi del latte materno. Se tali forniture sono distribuite per uso esterno alle istituzioni, ciò deve essere fatto esclusivamente dalle relative istituzioni e organizzazioni. Tali donazioni o vendite a basso costo non devono essere usate dai produttori o dai distributori per incentivare le vendite.
6.7 Qualora donazioni di formule per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice vengano distribuite al di fuori di un'istituzione, l'istituzione ovvero organizzazione deve adottare misure al fine di assicurare che le forniture possano continuare per tutto il tempo durante il quale i lattanti interessati ne abbiano bisogno. I donatori, così come le istituzioni e organizzazioni interessate, devono assumere questo impegno.
6.8 Attrezzature e materiali, in aggiunta a quelli di cui all'art. 4.3, donati alle strutture sanitarie possono recare il nome o logotipo della compagnia ma non devono riferirsi ad uno specifico prodotto tra quelli cui si applica il presente Codice.
Articolo 7 - Personale sanitario
7.1 Il personale sanitario deve incoraggiare e proteggere l'allattamento al seno; e coloro i quali sono impegnati, in particolare, nel campo dell'alimentazione materna e infantile devono familiarizzarsi con le proprie responsabilità come stabilite dal presente Codice, compresa l'informazione specificata all'art. 4.2.
7.2 L'informazione fornita al personale medico professionale, da parte di produttori e distributori sui prodotti inclusi nel presente Codice, deve essere strettamente limitata all'ambito scientifico e basata su fatti reali, e non tale da rendere implicita ovvero creare la convinzione che l'allattamento artificiale sia equivalente o superiore all'allattamento al seno. Devono essere anche incluse le informazioni di cui all'art. 4.2.
7.3 Nessun incentivo finanziario o materiale diretto alla promozione dei prodotti cui si applica il presente Codice deve essere offerto da produttori o distributori al personale sanitario o membri delle loro famiglie, né questi devono essere accettati dal personale sanitario o dai membri delle loro famiglie.
7.4 Campioni di formule per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice ovvero l'equipaggiamento e gli utensili per la loro preparazione e consumo, non devono essere forniti al personale sanitario eccetto quando necessario nell'ambito di una valutazione professionale o ricerca a livello istituzionale. Il personale sanitario non deve consegnare campioni di formule per lattanti a donne in gravidanza, madri di lattanti o bambini ovvero membri delle loro famiglie.
7.5 Le industrie produttrici e i distributori dei prodotti trattati dal presente Codice devono dichiarare qualsiasi contributo per borse e viaggi di studio, borse di ricerca, partecipazioni a conferenze professionali o simili iniziative, concesso ad operatori sanitari o in loro favore, all'istituzione alla quale l'operatore sanitario beneficiario è affiliato. Simili dichiarazioni devono essere rese dal beneficiario.
Articolo 8 - Personale impiegato dalle industrie produttrici e dai distributori
8.1 Nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle vendite per il personale addetto al marketing, il volume delle vendite dei prodotti contemplati dal presente Codice non deve essere incluso nel calcolo delle percentuali di compenso né devono essere fissate quote specifiche per la vendita di tali prodotti. Ciò non deve essere interpretato come un mezzo per impedire il pagamento, da parte di una società, dei compensi in base alla vendita globale degli altri prodotti da essa commercializzati.
8.2 Il personale addetto al marketing di prodotti cui si applica il presente Codice non deve svolgere, come parte delle sue responsabilità professionali, funzioni educative in relazione a donne in gravidanza ovvero madri di lattanti e bambini. Ciò non deve essere interpretato come divieto, da parte delle strutture sanitarie, di utilizzare tale personale per altre funzioni su richiesta e con l'approvazione scritta dell'autorità competente del governo interessato.
Articolo 9 - Etichette
9.1 Le etichette devono avere un design tale da fornire le informazioni necessarie sull'uso appropriato del prodotto e non tale da scoraggiare l'allattamento al seno.
9.2 Produttori e distributori di formule per lattanti devono assicurare che ciascuna confezione rechi, redatto in un linguaggio comprensibile e di facile lettura, un messaggio chiaro e visibile, stampato sulla confezione stessa oppure su un'etichetta che non possa essere facilmente separata, e che includa tutti i seguenti punti:
141.le parole "Avvertenza Importante" o le loro equivalenti;
152.una dichiarazione sulla superiorità dell'allattamento al seno;
163.una dichiarazione che il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente dietro parere di un operatore sanitario sia per quanto riguarda la necessità del suo impiego che il corretto metodo di utilizzazione;
174. istruzioni per un'adeguata preparazione, e un avvertimento sui rischi di una preparazione impropria.
Sia la confezione che l'etichetta non devono raffigurare neonati, né devono riportare immagini o testi che possano idealizzare l'uso delle formule per lattanti. Tuttavia, possono recare rappresentazioni grafiche che identifichino facilmente il prodotto come un sostituto del latte materno e che illustrino i metodi di preparazione. Non devono essere usati i termini "umanizzato", "maternizzato" o similari. Volantini che diano informazioni aggiuntive sul prodotto e la sua utilizzazione corretta, secondo le condizioni di cui sopra, possono essere inclusi nella confezione o nell'involucro. Quando l'etichetta dà istruzioni su come modificare un prodotto per trasformarlo in una formula per lattanti, si applica quanto sopra specificato.
9.3
Prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, commercializzati come alimenti per l'infanzia che non soddisfano tutti i requisiti di una formula per lattanti ma che possono essere modificati in tal senso, devono recare sull'etichetta un avvertenza che il prodotto non modificato non deve essere l'unica fonte di sostentamento di un lattante. Poiché il latte condensato zuccherato non è utilizzabile per la nutrizione infantile, né come ingrediente principale di una formula per lattanti, la relativa etichetta non deve contenere istruzioni su come modificarlo a tale scopo.
9.4
L'etichetta di prodotti alimentari cui si applica il presente Codice deve anche attestare tutti i seguenti punti :
181. gli ingredienti utilizzati;
192. la composizione/analisi del prodotto;
203. i requisiti per la conservazione, e
214. il numero di lotto e la data entro la quale il prodotto va consumato in considerazione delle condizioni climatiche e di conservazione del paese interessato.
Art. 10 - Qualità
10.1 La qualità dei prodotti è requisito essenziale per la tutela della salute dei neonati e, pertanto, deve attenersi ad uno standard elevato.
10.2 Prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, quando venduti o altrimenti distribuiti, devono attenersi agli standards raccomandati dalla Commissione per il "Codex Alimentarius "e dal "Codex Code of Hygienic Practise for Foods for Infants and Children".
Art. 11 - Attuazione e monitoraggio
11.1 I Governi dovrebbero adottare i provvedimenti necessari affinché venga data piena attuazione ai principi e alle finalità del presente Codice, secondo le modalità previste dalla propria legislazione e dalle proprie condizioni sociali, compresa l'emanazione di leggi nazionali, regolamenti o altre misure idonee.
A tale scopo, i governi devono cercare, ove necessario, la collaborazione dell'OMS, dell'UNICEF e altre agenzie delle Nazioni Unite. Le azioni e le misure politiche nazionali, ivi compresi leggi e regolamenti emanati in attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice, devono essere dichiarate pubblicamente, e ugualmente applicate a tutti coloro i quali sono impegnati nella produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al presente Codice.
11.2 Il monitoraggio sull'applicazione del presente Codice è responsabilità dei governi a livello individuale, e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a livello collettivo, come previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo. I produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice, organizzazioni non governative e gruppi professionali operanti nel settore, nonché organizzazioni di consumatori dovrebbero collaborare con i governi in tal senso.
11.3 Indipendentemente da qualsiasi altra misura adottata al fine di adempiere al presente Codice, produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice devono considerarsi responsabili della sorveglianza sulle pratiche di marketing secondo i principi e le finalità del presente Codice e devono adottare le misure necessarie a garantire che la loro condotta sia, ad ogni livello, conforme ad essi.
11.4 Organizzazioni non governative, gruppi professionali, istituzioni, e individui impegnati in questo settore devono assumere la responsabilità di attirare l'attenzione dei produttori o distributori sulle attività incompatibili con i principi e le finalità del presente Codice in modo da consentire azioni adeguate. Anche l'autorità governativa competente deve essere notificata.
11.5 I produttori e distributori primari di prodotti contemplati dal presente Codice devono avvisare ciascun membro del personale addetto al marketing dell'esistenza del Codice e delle proprie responsabilità da esso derivanti.
11.6 Ai sensi dell'art. 62 della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli Stati Membri comunicheranno annualmente al Direttore Generale le azioni intraprese ai fini di una piena attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice.
11.7 Tutti gli anni pari il Direttore Generale farà una relazione all'Assemblea Mondiale della Sanità sullo stato di attuazione del Codice; e fornirà, su richiesta, supporto tecnico agli Stati Membri che stiano varando leggi o regolamenti a livello nazionale, o adottando misure adeguate in adempimento e perfezionamento dei principi e delle finalità del presente Codice.
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Scheda 6:
Ospedali Amici dei bambini - I dieci passi per l'allattamento al seno UNICEF-OMS
L'UNICEF e l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) hanno redatto un decalogo di misure che ogni struttura sanitaria deve rispettare per poter essere riconosciuta "Ospedale amico dei bambini".
I "Dieci passi per il successo dell'allattamento al seno" sono i seguenti:
1. Definire un protocollo scritto per l'allattamento al seno da far conoscere a tutto il personale sanitario
2. Preparare tutto il personale sanitario per attuare compiutamente questo protocollo
3. Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e dei metodi di realizzazione dell'allattamento al seno
4. Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno già mezz'ora dopo il parto
5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel caso in cui vengano separate dai neonati
6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne che su precisa prescrizione medica
7. Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre ( rooming-in ), in modo che trascorrano insieme ventiquattr'ore su ventiquattro durante la permanenza in ospedale
8. Incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita nutrimento
9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo dell'allattamento
10. Favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le madri vi si possano rivolgere dopo essere state dimesse dall'ospedale o dalla clinica.

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